La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto nella legislazione italiana la figura dell’ amministratore di sostegno, innovando il preesistente quadro normativo di tutela delle persone parzialmente o totalmente prive di autonomia, attraverso la modifica delle norme del codice civile. La rubrica del titolo XII del primo libro del codice civile che prima recitava “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” è diventata: “Delle misure di protezione delle persone delle persone prive in tutto in parte di autonomia“.
La Legge Regionale 24 Luglio 2009, n. 11 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno, istituto previsto alla legge 9 gennaio 2004, n. 6” promuove la figura dell’amministratore di sostegno nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari. Con la nuova legge la Regione ha inteso valorizzare e sostenere in modo uniforme sull’intero territorio regionale le diverse iniziative locali fino ad oggi realizzate, promuovendo l’istituto dell’amministratore di sostegno nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari previsto dalla Legge Regionale 2/03 e dal nuovo Piano sociale e sanitario regionale.
Si tratta di una “tutela su misura” volta a proteggere nel migliore dei modi e con la migliore garanzia di qualità di vita la persona fragile interessata, allentando il rigore delle figure dell’inabilitazione e dell’interdizione. Nell’amministratore di sostegno difatti la persona viene affiancata o sostituita nel compimento di determinati atti mentre conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti; nell’interdizione la persona viene totalmente privata della capacità di agire e sostituita da un tutore per il compimento degli atti che la riguardano; nell’inabilitazione la persona non può compiere senza il suo curatore gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione mentre può compiere quelli di ordinaria amministrazione. Con la figura dell’ amministratore di sostegno la persona viene così protetta nel rispetto delle sue capacità residue anzichè essere indiscriminatamente impedita a compiere atti di natura personale e patrimoniale come può avvenire con l’interdizione o l’inabilitazione.
Per informazioni: www.tribunaledireggioemilia.it